Una delle difficoltà applicative del nuovo art. 27 del CCNL della dirigenza sanitaria è la gestione dei recuperi per l’orario eccedente. Poiché si può ritenere fin da ora che non sarà possibile concedere tutte le ore maturate, vista la perdurante e inarrestabile carenza di medici, se non si riescono a recuperare tutte le ore, si potranno cancellare?
Risposta
Il recupero tramite riposi compensativi, anche a giornate intere, non costituisce un diritto indisponibile, per cui se alla fine del periodo prescritto il dirigente non lo ha chiesto formalmente, le ore prestate in eccedenza vanno cancellate, in quanto se ne deduce la rinuncia volontaria. Cosa ben diversa è se lo ha ripetutamente chiesto ed è stato negato per esigenze di servizio, perché in questo caso il diritto lo ha esercitato e la concessione può essere sospesa fino alla fine del periodo consentito; tale periodo è N + 6 + 6, dove N sono i mesi residui dell’anno. Se il recupero non viene fruito per mancata concessione entro il termine di cui sopra – che deve, comunque, intendersi perentorio – si entra in una situazione di stallo che non può essere risolta con il mero pagamento delle ore residue come lavoro straordinario perché lo impedisce proprio il testo dell’art. 31 del CCNL, a meno che l’azienda arrivi a considerare l’impossibilità di concedere i recuperi maturati una delle “situazioni di lavoro eccezionali”. Credo, tuttavia, che in questo caso si vada dal Giudice rischiando anche qualcosa in più rispetto al mero pagamento.
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