Dopo il rilevante intervento correttivo apportato dal D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2011 n. 10 che ne ha significativamente ampliato l’ambito di applicazione, l’istituto regolamentato dall’art. 3 commi 57 e seguenti della legge n. 350/2003 torna prepotentemente alla ribalta.
Una importante decisione della IV sezione del Consiglio di Stato (n. 3842/2011) chiarisce infatti la differenza sostanziale tra le due fattispecie rispettivamente disciplinate dai commi da ultimo citati, specificando che il primo si applica solo allorquando il dipendente ingiustamente sospeso o collocato in quiescenza anticipata a causa di procedimento penale sia stato assolto con sentenza irrevocabile del giudice penale. In tal caso, l’amministrazione non può che ripristinare il rapporto di impiego…
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento