Massima
In caso di licenziamento illegittimo e reintegro disposto dal giudice, qualora il lavoratore venga lasciato sostanzialmente inattivo egli ha diritto al risarcimento del danno biologico risultando evidente l’abuso compiuto dalla società datrice di lavoro.
Fatto
Il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente la domanda di un lavoratore volta al ristoro dei danni subiti per effetto del demansionamento, consistente nel non essere stato reintegrato, all’esito dell’accertamento giudiziale della illegittimità del suo pregresso licenziamento, nella posizione di direttore di agenzia in precedenza rivestita. E’ invece stata respinta la domanda volta al ristoro del danno biologico.
La Corte di appello ha invece condannato la banca al risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore e ha respinto la sua domanda volta al ristoro del danno alla professionalità e le ulteriori domande risarcitorie; a fondamento della decisione la Corte territoriale ha ritenuto, quanto al danno alla professionalità, che nonostante fosse stato accertato il demansionamento, non potesse trovare accoglimento la domanda relativa, poiché il lavoratore non avrebbe allegato i pregiudizi subiti alla professionalità per effetto dell’accertato demansionamento; la medesima Corte ha invece accolto la domanda di risarcimento del danno biologico sul rilievo della corretta deduzione dell’inadempimento del datore che aveva costretto il dipendente, una volta riammesso in servizio, a una sostanziale inattività.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento