Massima
Nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma V, del Testo unico del pubblico impiego, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13); pertanto, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma V, della legge n. 183 del 4 novembre 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario“, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico.
Fatto
La Corte di Appello di Torino, adita da una Comunità Montana, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Aosta che aveva accertato l’illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati nell’arco temporale dal 2008 al 2011 e aveva condannato la Comunità al risarcimento del danno, quantificato in misura pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione percepita.
I contratti a termine erano stati stipulati in assenza delle condizioni richieste dall’art. 54 del CCRL Comparto Unico Valle d’Aosta 24.12.2002, con il quale era stato consentito il ricorso alla tipologia contrattuale solo in presenza di esigenze straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio.
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