Tra gli innumerevoli ambiti di attività degli Enti locali, quello della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria e stradale, assolto per il tramite della polizia locale, è tra i più complessi sotto il profilo della gestione delle risorse umane addette a tale compito. Agli istituti normativi che di norma disciplinano il rapporto di lavoro del personale del comparto, si affiancano infatti, per il personale addetto al servizio di polizia locale, quelli specificamente connessi a tale attività, sovente disciplinati da diverse fonti. A tal fine, rilevano specificamente gli
artt. 3 e 5 della legge n. 65/1986, alla stregua dei quali gli addetti al servizio collaborano con le forze di Polizia ove richiesto in riferimento a specifiche operazioni e funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale ed ausiliarie di pubblica sicurezza.
(1) Nella ricognizione delle fonti, nemmeno va tralasciato di sottolineare il ruolo che la stessa legge n. 65/1986, in particolare all’art. 6, riserva alla potestà normativa regionale: un’articolazione sul piano delle fonti che contribuisce alla complessità dello sfondo all’interno del quale si dipana la controversia decisa dalla
S.C. di Cassazione con l’ordinanza n. 31388 depositata lo scorso 2 dicembre 2019.
Un funzionario di polizia locale, si duole della sanzione conservativa irrogata (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci), in relazione all’ipotesi sanzionatoria di cui all’art. 3 comma 5 lettera K del CCNL dell’11 aprile 2008 (rilevante ratione temporis), a mente del quale è punibile con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni la “violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi”. Nella specifica vicenda condotta all’attenzione del Giudice di legittimità, il ricorrente, funzionario di polizia locale, aveva subito la predetta sanzione disciplinare conservativa per non essere intervenuto a tutela del Sindaco, fatto segno di aggressione, pur trovandosi a pochi metri dal luogo della denunciata aggressione…
>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento