Nota a Cassazione civile, sez. lav., 28 gennaio 2022, n. 2704
Ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate della Valle d’Aosta, che abbiano ottenuto l’esonero dal servizio ai sensi dell’art. 72, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, compete il trattamento economico pari al cinquanta per cento di quello complessivamente in godimento, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, inclusa l’indennità di bilinguismo che, quale competenza accessoria e non occasionale, va riconosciuta anche ove il dipendente, ottenuto l’esonero, non renda più la prestazione nel territorio in cui vige il bilinguismo e sia stato così reciso il sinallagma tra prestazione e trattamento economico, in quanto la norma innanzi citata individua solo la base reddituale su cui commisurare gli importi spettanti al dipendente esonerato dal servizio.
Fatto
La Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Aosta, ha respinto le domande, con le quali alcuni dipendenti delle Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d’Aosta sino alla data di autorizzazione all’esonero dal servizio D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ex art. 72, comma 1, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, hanno chiesto il riconoscimento dell’indennità di bilinguismo nel computo del trattamento economico loro spettante ai sensi del medesimo art. 72, comma 3;
La Corte territoriale ha osservato che l’indennità in questione è collegata dalla contrattazione collettiva di settore alla “professionalità” del personale “in servizio” e “operante” in un ufficio ubicato in un territorio dove sia in vigore il bilinguismo; con la conseguenza che essa non poteva essere attribuita al dipendente esonerato dal servizio ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 72, poiché lo status dello stesso è diverso da quello del dipendente in servizio: l’esonerato, infatti, non poteva rientrarvi ed era destinatario di un trattamento economico temporaneo svincolato da ogni rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa;
La sentenza è stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione.
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