Revisori enti locali, subito domande dei commercialisti

Marcello Serra 16 Febbraio 2012
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Commercialisti, tempi stretti per chi vuole diventare revisore contabile negli enti locali. Occorre, infatti, spedire o presentare subito domanda nel comune e/o provincia di interesse, prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto del ministero dell’interno. A lanciare l’allarme è Giosuè Boldrini, consigliere nazionale dei commercialisti con delega agli enti locali. «Tutti i colleghi interessati a essere iscritti nell’elenco da cui verranno estratti i revisori dei conti degli enti locali», ha dichiarato Boldrini, «devono al più presto attivarsi per presentare la domanda per svolgere la funzione, altrimenti a quello stesso elenco non potranno essere iscritti». Secondo «fonti ministeriali», spiega infatti Boldrini, «parrebbe ormai prossimo all’emanazione il decreto del ministro dell’interno che deve stabilire i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco da cui verranno scelti per estrazione i revisori». Il decreto dovrebbe entrare in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in G.U. Il punto è che, a parere della fonte ministeriale, non sarebbe necessario attendere il decorso dei 9 mesi dall’entrata in vigore dell’art. 16, comma 25 del dl 138/2011 convertito nella legge 148/2011, come previsto dall’art. 29, comma 11-bis del decreto milleproroghe in corso di conversione in legge. Ma il ministero darebbe corso immediatamente alla formazione del nuovo elenco e quindi una volta ultimato tale adempimento, anche prima del decorso dei nove mesi, il nuovo sistema di nomina entrerebbe in pieno vigore.
«Occorre procedere al più presto alla presentazione o spedizione della domanda», afferma Boldrini,«indirizzandola a un comune e/o a una provincia della fascia o delle fasce previste nel nuovo decreto, ciò al fine di dimostrare di avere il requisito richiesto dalla legge che prevede all’art. 16, comma 25 lett. b) «di avere in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione dell’organo di revisione degli enti locali». Le bozze del decreto ministeriale prevedevano tre fasce di enti: a) fascia 1: comuni, comunità montane, unione dei comuni con popolazione fino a 4.999 abitanti; b) fascia 2: comuni, comunità montane, unione dei comuni con popolazione da 5.000 fino a 14.999 abitanti; c) fascia 3: comuni, comunità montane, unione dei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti e province.

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