La “lotteria” per la scelta dei revisori dei conti da nominare negli enti locali deve essere ancora attivata e già si registrano problemi interpretativi e diversità di comportamento nell’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 16, comma 25, Dl 138/2011 nella fase transitoria, ossia nelle more del decreto attuativo.
Fin dall’origine, la revisione dei criteri di nomina dei controllori dei conti di Comuni e Province è stata fonte di perplessità ed è stata fortemente criticata dagli Ordini professionali e dalle associazioni rappresentative dei revisori degli enti locali (con l’unica eccezione dell’Inrl).
Intanto, pur auspicando che il legislatore prenda coscienza che non è la scelta a sorte la soluzione del problema dell’influenza della politica nella nomina dei propri controllori e/o della mancanza di professionalità, si avvicina il momento dell’avvio delle nuove modalità di scelta per l’estrazione.
I tempi previsti non sono, in verità, brevissimi: il decreto attuativo è stato tempestivamente predisposto dal ministero dell’interno ed è approdato in Conferenza Stato-Città. La scadenza di legge per l’adozione (15 novembre 2011) è già superata, ma il provvedimento dovrebbe, comunque, essere adottato e pubblicato in Gazzetta ufficiale entro l’anno. Ciò, tuttavia, non sarà sufficiente a dare efficacia al sistema, in mancanza degli elenchi regionali nei quali saranno inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali e all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
I tempi per l’elaborazione degli elenchi e la predisposizione e attivazione delle procedure informatiche presso le prefetture per l’estrazione,fanno presupporre che la piena applicazione delle nuove modalità di scelta non potrà intervenire che da aprile o maggio 2012.
Gli enti locali, intanto, si sono chiesti come rispettare il dettato normativo che prescrive la scelta mediante estrazione dell’organo di revisione a decorrere dal 13 agosto 2011, in mancanza del provvedimento e dei presupposti necessari per l’attuazione della prescrizione.
È stata prospettata, in taluni casi, la proroga della scadenza del mandato dell’organo (che, sia monocratico che in forma collegiale, cessa integralmente nel medesimo termine), con il mantenimento dei revisori uscenti fino a quando non ci saranno tutte le condizioni per attuare il nuovo sistema di scelta.
In altri casi, è stata prospettata la possibilità di una nomina a tempo, per alcuni mesi, con deliberazione consiliare adottata a termini della norma ordinamentale del Tuel, che consentirebbe ai revisori eletti di mantenere l’incarico fino al momento in cui non sarà operata la scelta per estrazione.
È di tutta evidenza che ai dubbi, rispetto alle diverse eventuali soluzioni prospettate, non può che fornirsi unica risposta: il regime applicabile nelle more che le nuove norme possano dispiegare piena efficacia è quello dettato dall’articolo 234, comma 1, del Tuel. Ne consegue che, nelle more dell’applicazione del sistema di estrazione a sorte, gli organi di revisione in scadenza possono essere prorogati per non più di 45 giorni (articolo 3, comma 1, Dl 293/1994) e che, entro il termine di proroga, devono essere eletti con il vigente sistema di scelta nominativa da parte del consiglio.
Francesco Bruno
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