Nel caso di specie, una dipendente di un Comune trasferita presso un’Azienda speciale, a seguito della cessazione di tale Azienda e della riassunzione del servizio pubblico da parte del Comune, fu ricollocata nei ruoli del Comune, senza soluzione di continuità, con l’inquadramento della categoria professionale D livello economico D6. A seguito di detto riassorbimento, la dipendente ha proposto ricorso al fine di ottenere il medesimo trattamento retributivo percepito presso l’Azienda speciale, ove era inquadrata come quadro Q2 del CCNLFedercultura.
Il Tribunale adito ha accolto la domanda, salvo che per l’indennità di funzione, considerata incompatibile con la posizione assegnata alla ricorrente presso il Comune e, successivamente, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza appellata, ha condannato il Comune a corrispondere alla dipendente una ulteriore somma, a titolo di differenze retributive, con interessi legali dal dovuto al saldo, confermando, sostanzialmente, la decisione del giudice di prime cure.
Riassorbimento per reinternalizzazione limitato ai soli dipendenti dello stesso ente
Analisi della pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 6290/2020
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