Il caso
Una Prefettura ha posto un quesito in materia di gruppi consiliari. In particolare, una consigliera del Comune … ha chiesto se, alla luce della normativa statutaria e regolamentare dell’ente, possa formare un gruppo consiliare unipersonale, di cui sarebbe di diritto capogruppo, collegato ad una lista civica, parte della coalizione che l’aveva sostenuta come candidata sindaco, in cui non è risultato eletto alcun candidato. Al riguardo, si fa presente che, come noto, la materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale e, pertanto, le problematiche ad essa connesse devono trovare adeguata soluzione nell’ambito delle suddette fonti normative. Si osserva che lo statuto comunale all’art.36, primo comma, prevede che “i consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare“. Il comma successivo dispone che “Nel corso della legislatura possono essere costituiti gruppi consiliari monopersonali solo in corrispondenza della nascita di nuovi movimenti politici a livello nazionale. I consiglieri che nel corso della legislatura abbiano dichiarato la loro autonomia dal raggruppamento nella cui lista furono eletti, ove non abbiano diritto a costituire un gruppo di un solo componente, vanno assegnati al gruppo misto …“. Dall’esame del regolamento del consiglio comunale, in particolare nella parte del Titolo VII concernente “Gruppi consiliari”, non si rilevano disposizioni riferibili alla questione in esame. Infatti, l’art.72 del regolamento prevede che i consiglieri eletti nella medesima lista appartengono allo stesso gruppo consiliare, mentre il successivo articolo 73 rubricato “Subentri ed esclusioni” dispone che i consiglieri che intendono costituire un altro gruppo o appartenere ad un gruppo diverso devono darne motivata comunicazione al presidente del consiglio. Le suddette disposizioni regolamentari devono trovare idonea armonizzazione con le norme statutarie, in particolare con l’art.36 dello statuto che, come si è innanzi detto, prevede la possibilità di costituire un gruppo monopersonale “solo in corrispondenza della nascita di nuovi movimenti politici a livello nazionale”, ovvero “nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere“. Ad avviso di quest’Ufficio non sembra si possa procedere alla costituzione di un gruppo monopersonale se non nei casi codificati dallo statuto. Pertanto, nel ribadire che la materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata alla competenza delle fonti di autonomia locale, si rappresenta che solo in tale ambito potrà essere valutata eventualmente la possibilità di ampliare le ipotesi di costituzione di un gruppo unipersonale.
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