L’art.18 comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 dispone che “Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995”. Sollevata la questione di legittimità costituzionale da parte della Corte dei conti, la Consulta con la sentenza 14/07/2016 n.174 ne dichiara fondata la sua illegittimità costituzionale in quanto la disposizione introduce una regolamentazione irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, che ne determina la finalità previdenziale, presidiata dagli artt. 36 e 38 Cost..
LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE AVANZATA DALLA CORTE DEI CONTI
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, giudice unico delle pensioni, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. In particolare a fronte di un caso concreto, i giudici contabili evidenziano come le citate disposizioni siano violative dei dettami costituzionali, nella specie con l’art. 29 Cost., in quanto le decurtazioni previste dalla legge pregiudicano la possibilità di condurre una vita dignitosa dopo la morte del coniuge e violano così la libertà di compiere scelte personali in àmbito familiare.
Novità editoriale:
Testo Unico degli Enti Locali commentato
di Riccardo Carpino
Particolarmente attesa, per le numerose modifiche intervenute, tra cui D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Trasparenza), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116 (Licenziamento disciplinare), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 (SCIA) e D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 (Conferenza di servizi), questa nuova edizione tiene conto dei più recenti provvedimenti normativi, confermandosi opera fondamentale per applicare, in modo legittimo, le norme che presiedono ad una corretta gestione istituzionale, finanziaria e contabile dell’Ente locale.
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