La questione era già presente e rilevante nella versione originaria del provvedimento, la quale esplicitamente stabiliva che, in caso di mancata adozione del Piano della performance, era fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti. Inoltre, l’amministrazione è impossibilitata a procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.
La mancata adozione o il ritardo nell’adozione degli strumenti di programmazione, infatti, comporta un evidente effetto di svilimento dell’attuazione della logica della performance, dal momento che può determinare la formalizzazione di obiettivi già raggiunti e più impedire la definizione di target realmente sfidanti, i quali implicano un sistematico impegno nel corso dell’esercizio di riferimento.
Non va neppure dimenticato che, in taluni casi, il consistente ritardo nell’impostazione della programmazione ostacola il ricorso ad alcuni istituti contrattuali che possono consentire l’incremento delle risorse dei fondi incentivanti che, in caso contrario, potrebbero tradursi in alcune forme di responsabilità a carico dei soggetti che li hanno disposti o comunque avallati.
In tale percorso (logico) di ragionamento si inserisce una prima importante modifica recata dal D.Lgs. 74/2017, che impone agli enti territoriali, nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione, di procedere comunque alla definizione di obiettivi specifici per garantire e consentire la continuità dell’azione amministrativa.
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Bologna, 5 luglio 2017
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