Riforma Madia: lo stato dell’arte dell’attuazione

Da qualche settimana sul sito del Governo si è cominciato a parlare del “Terzo Tempo per l’attuazione della Riforma della PA” , intendendo così concluso con tale campagna d’ascolto l’iter attuativo della cosiddetta riforma Madia.

19 Luglio 2017
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Da qualche settimana sul sito del Governo si è cominciato a parlare del “Terzo Tempo per l’attuazione della Riforma della PA” , intendendo così concluso con tale campagna d’ascolto l’iter attuativo della cosiddetta riforma Madia.

In realtà non è proprio così perché il percorso non è formalmente completato: mancano infatti ancora tre decreti delegati (vigili del fuoco, forze di polizia, ACI-PRA) e, inoltre, devono essere adottati i correttivi di altri due decreti  (il 116 e il 171) per ritenere veramente esaurito l’intervento del legislatore delegato, al netto ovviamente della possibilità di apportare correttivi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del singolo decreto.  In tale contesto complessivo, con l’approvazione definitiva nel Consiglio dei Ministri del 10 luglio scorso  è stato chiuso un altro capitolo del percorso attuativo della legge Madia.

Infatti, al decreto 116/2016 che anticipava la delega relativa al procedimento disciplinare a carico degli assenteisti  sono stati apportati i correttivi resisi necessari dopo la sentenza n. 251/2016  della Corte Costituzionale. Per ciò che concerne la Sanità resta soltanto il decreto con i correttivi al d.lgs. 171/2016, quello che istituisce l’elenco nazionale dei Direttori generali.

Ma qui le difficoltà nel definire i correttivi sono maggiori perché proprio questa è la vera  materia oggetto del ricorso della Regione Veneto e la bozza del decreto ha dovuto cambiare notevolmente i contenuti sostanziali;  il Governo dovrà inoltre intervenire sui due decreti ministeriali attuativi (uno già in vigore, l’altro in bozza) che sono travolti dalla pronuncia della Corte.

Rispetto alle disposizioni della legge 124/2015, 17 decreti legislativi sono già in vigore (più due decreti correttivi), altri tre sono in fase di definizione. Infine due decreti sono stati abbandonati per le note conseguenze della sentenza della Corte costituzionale, uno dei quali è quello della dirigenza. Detto questo, è senz’altro possibile tentare un primo bilancio della legge delega, limitatamente alle disposizioni che riguardano il personale del S.s.n., cioè gli artt. 11, 16 e 17.

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