Rimborsabilità delle spese di viaggio e di missione agli amministratori locali

La Corte dei conti (Sez. reg. di controllo Marche) ribadisce l’orientamento prevalente in relazione all’art. 84 del Testo Unico Enti Locali

6 Dicembre 2019
Modifica zoom
100%
Per quanto concerne le spese di viaggio e di missione degli amministratori locali, va preliminarmente rammentato che secondo il principio fissato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 35/2016, gli oneri di natura variabile connessi allo status di amministratore, previsti nel Titolo III parte IV del TUEL (comprese quindi le spese de quibus) sono soggette ad invarianza ai sensi dell’art. 1, comma 136 della stessa normativa; a tal fine, va assunto  come parametro di riferimento quello “storico” del complesso delle spese sostenute nell’esercizio precedente a quello dell’entrata in vigore della l. n. 56/2014. Il tetto di spesa complessivo da prendere in considerazione, peraltro, deve escludere le spese per l’indennità di funzione di cui all’art. 82 del TUEL, la quale indennità, secondo la stessa sezione delle Autonomie, non è soggetta ad invarianza di spesa.

Precisato quanto sopra, la Sezione delle Autonomie – deliberazione n. 38/2016 – ritiene che il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori locali assume una diversa natura e finalità nelle due fattispecie contemplate, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 dell’art. 84 del d.lgs. n. 267/2000. Nella seconda ipotesi, la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all’amministratore locale che abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all’ente presso il quale esercita…

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento