Massima
Risulta legittimo il diniego del Ministero della Difesa in ordine ad una istanza avanzata da un Appuntato scelto dei Carabinieri, tendente ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio penale, per fatti asseritamente attinenti al servizio, conclusosi con un provvedimento di archiviazione, nel caso in cui i fatti che hanno dato luogo al procedimento penale attengano a rapporti di natura privata tra il militare interessato ed un suo superiore (nella specie, era stato contestato all’interessato il reato di calunnia, per avere denunciato infondatamente un proprio superiore); infatti, la denuncia del richiedente nei confronti del superiore non è stata determinata dall’assolvimento del proprio dovere quanto piuttosto per porre termine ad una contrapposizione privata tra i due, originata dalla querela sporta del ricorrente nei confronti del sanitario di fiducia dell’Arma dei carabinieri. L’episodio scatenante tutta la vicenda è completamente estraneo alla attività di prevenzione e repressione dei reati propria dell’Arma dei carabinieri essendo, piuttosto, l’esercizio di una legittima facoltà quella di sporgere querela al fine di tutelare altrettanto legittimi interessi economici.
Fatto
Il ricorrente, maresciallo dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento di diniego di rimborso delle spese di patrocinio legale, richiesto con istanza presentata in data 05.03.2018, in relazione ad un procedimento penale che lo aveva visto imputato per il reato di calunnia nei confronti di un proprio superiore gerarchico, e dal quale era stato assolto.
In particolare il provvedimento impugnato è stato basato sulla mancata connessione della condotta con l’espletamento attento del servizio, ovvero effettuata in nome e per conto…
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