Massima
Ai sensi dell’art. 67 d.P.R. n. 268 del 1987, riguardante il personale degli enti locali, ma ritenuto estensibile anche agli amministratori in considerazione del loro status di pubblici funzionari, affinché il dipendente possa essere ammesso al rimborso delle spese legali, occorrono due requisiti: 1) che il procedimento ai danni dell’interessato sia stato promosso in conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali; 2) che sia stata esclusa una responsabilità del dipendente nel merito dei fatti contestati, e quindi un conflitto di interessi con l’Ente. È necessario, dunque, che la condotta addebitata al dipendente non sia frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà dell’ente, secondo una valutazione ex ante che prescinde dall’esito del giudizio penale.
Fatto
La sentenza del TAR Campania n. 3364 del 2014 è stata impugnata in appello dal lavoratore, in qualità di Capo ripartizione tecnica del Comune di Ischia sottoposto a procedimento penale (anche in concorso con il Sindaco del medesimo Comune), al fine di ottenere la declaratoria del proprio diritto ad ottenere il rimborso delle spese legali pari ad euro 63.826,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il TAR sosteneva che l’interessato avrebbe dovuto preventivamente formulare una richiesta di assistenza legale all’amministrazione di appartenenza e concordare con quest’ultima la scelta del professionista da incaricare.
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