A sua volta, l’art. 7, comma 9-quinquies, del d.l. 19 giugno 2015 n. 78 prevede che al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province, le regioni che non abbiano provveduto nel termine indicato (ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015) a dare attuazione all’accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l’11 settembre 2014, con l’adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l’esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell’ente individuato dalla legge regionale.
Tali norma vanno intese nel senso che, pur sussistendo il potere-dovere della Regione di legiferare in materia, non viene a stabilirsi un rapporto di stretta presupposizione tra la legge regionale e gli atti di auto-organizzazione delle Province. Le norme, perciò, non incidono sull’auto-organizzazione delle Province in assenza di legge regionale.
In questo senso, deve essere letto anche il c.d. decreto Madia (DPCM 14.09.2015), che agli artt. 2 ss. prevede una procedura di mobilità del personale delle Province verso altre pubbliche Amministrazioni che, per espressa previsione, prescinde dall’avvenuta adozione di leggi regionali di riordino.
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