Riposi infrasettimanali: rinuncia (accordo tra le parti)

La Corte di Cassazione si pronuncia sul tema della rinunciabilità dei permessi infrasettimanale del personale del settore del trasporto aereo

10 Novembre 2021
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La Corte di Cassazione si pronuncia sul tema della rinunciabilità dei permessi infrasettimanale del personale del settore del trasporto aereo. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 25 ottobre 2021, n. 29907.

Massima

La rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa né alla volontà esclusiva del datore di lavoro né a quella del lavoratore, bensì al loro accordo. Tuttavia, un tale reciproco consenso può derivare da accordi sindacali stipulati da organizzazioni sindacali cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato.

Fatto

Il lavoratore adiva il Giudice del lavoro e, premesso di essere addetto alla security della società Aeroporto, esponeva che tra il 2006 e il 2016 aveva goduto di un numero limitato di giorni di riposo coincidenti con le festività infrasettimanali di cui alla legge n. 260 del 1949 e succ. mod. e chiedeva che fosse accertato il suo diritto di astenersi sempre e comunque dal lavoro nelle giornate coincidenti con dette festività. In subordine, chiedeva che fosse riconosciuto il suo diritto a fruire di riposi compensativi in giornate festive.
La società convenuta, oltre ad opporre che le festività effettivamente godute nel periodo di riferimento erano 63 su 102 e non 30 come rappresentato dal ricorrente, deduceva che la peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che l’attività della società è finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico essenziale, quello del trasporto aereo, servizio che non può essere interrotto in occasione delle festività. Negava che la legge n. 260 del 1949, prevedesse un dritto incondizionato del lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa sempre e comunque in occasione della domenica e delle festività infrasettimanali…

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