Negli ultimi anni, le graduatorie dei concorsi pubblici hanno conosciuto interventi legislativi volti ad estenderne l’efficacia temporale, passata da uno a tre anni, senza considerare varie proroghe una tantum, e a consentire l’utilizzo della graduatoria da parte di Amministrazione diversa da quella che aveva bandito il concorso. Inoltre, è stata anche ammessa l’utilizzabilità della graduatoria da parte della medesima amministrazione che aveva bandito il concorso, per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso. In ogni caso, la normativa ha gradualmente esteso la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali, mediante loro scorrimento, per l’assunzione dei candidati “idonei non vincitori”. Le norme di riferimento del descritto fenomeno sono rappresentate, in primo luogo, dall’art. 9 della legge n. 3/2003, secondo cui “a decorrere dal 2003 … con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400… sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.”
Risulta ancora possibile attingere alla graduatoria di altro Ente per l’assunzione di personale?
La Legge di Bilancio 2019 ha determinato una inversione di tendenza nella utilizzabilità delle graduatorie di concorso
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