Fermo restando l’onere incombente sull’Istituto di procedere all’azione di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni/Enti datori di lavoro per la ripetizione della quota parte di interessi agli stessi imputabili, conseguenti al ritardato pagamento delle prestazioni a favore degli iscritti, si precisa che per il recupero degli interessi moratori mediante azioni di rivalsa si applica l’ordinario termine di prescrizione decennale.
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L’INPS invita le Amministrazioni/Enti datori di lavoro, in caso di contestazione della richiesta di restituzione degli interessi, a gestire le eventuali contestazioni/ricorsi mediante l’inserimento nella procedura dedicata “Rivalse Ente”, accessibile nella propria Area riservata, nei termini previsti dalla normativa.
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