Massima
Al direttore generale di un ente del SSN (nella specie, di una AUSL) si applica la disciplina generale in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi prevista dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (nonché, ratione temporis, dal d.lgs n. 39 del 2013 dettata per i titolari di incarichi dirigenziali), dovendo essere letto in questo senso il comma 10 dell’art. 3-bis del d.lgs n. 502 del 1992, con la precisazione che ai suddetti fini non ha alcun rilievo il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN – peraltro dal legislatore qualificato “esclusivo” – sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di “agente dell’Amministrazione pubblica”.
Fatto
(Omissis) s.p.a. ha proposto al Tribunale di Perugia avverso l’ordinanza-ingiunzione e la successiva cartella di pagamento con le quali l’Agenzia delle entrate le aveva intimato il pagamento di una somma di denaro – pari ad euro 751.390,81- a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 53, commi 9 e 11, del d.lgs. 165 del 2001, derivante dall’avvenuto conferimento, nel periodo 2003-2006, dell’incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione della…
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