Queste sostituzioni di personale – afferma ancora Arru – non avranno più bisogno di una deroga da parte dell’Assessorato e, anche alla luce dei vincoli posti dalla normativa sui turni di lavoro (d.lgs n.66/2003), consentiranno di assicurare una migliore continuità dei servizi assistenziali”. La delibera sul contenimento della spesa per il personale, dello scorso 1 settembre, ha previsto il blocco parziale del turn over del personale dirigenziale dipendente o con altro rapporto di lavoro, consentendo la copertura dei posti nel limite del solo 50% (per medicina interna, pediatria, psichiatria, chirurgia generale, ginecologia e ostetricia, anestesia e rianimazione e igiene epidemiologia e sanità pubblica, per le quali il numero dei pensionamenti previsto per il prossimo quinquennio determinerebbe il rischio di pregiudizio del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza); il blocco parziale del turn over del personale dipendente, o con altro rapporto di lavoro, consentendo la copertura dei posti nel limite del 20% del restante personale dirigenziale e del comparto del ruolo sanitario, professionale e per gli operatori socio sanitari che, a qualunque titolo, ha interrotto il rapporto di lavoro; la conferma del blocco totale del turn over del personale amministrativo e tecnico; il divieto di acquisizioni di personale tramite mobilità intercompartimentali, mobilità interaziendale ed extraregionali in entrata nell’ambito del comparto sanità, dell’area SPTA e dell’area medica e veterinaria, a esclusione della mobilità pre-concorsuale nei limiti dei precedenti punti 1 e 2 o autorizzata in deroga. Eventuali autorizzazioni in deroga possono essere concesse dall’Assessorato su richiesta delle singole Aziende, previa attestazione di inderogabili esigenze e del rispetto dei budget di spesa assegnati.
Tali deroghe non possono in alcun caso superare il 10% del totale del personale in servizio nell’Azienda di appartenenza e nel relativo comparto
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