I fatti contestati
Il dipendente pubblico a seguito della sanzione disciplinare inflitta dal proprio ente, di due giorni di sospensione senza retribuzione, reo di aver svolto, in assenza di preventiva autorizzazione, un rapporto di collaborazione con una società calcistica con funzione di allenatore, si è rivolto al giudice amministrativo per far dichiarare illegittima la sanzione subita. A dire del dipendente non sarebbe stato rispettato il principio di proporzionalità e, soprattutto, l’amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione la natura dell’attività lavorativa svolta che avrebbe avuto carattere meramente occasionale.
Le indicazioni del Collegio amministrativo
Secondo il Collegio amministrativo il dipendente era perfettamente a conoscenza della necessità della preventiva autorizzazione allo svolgimento dell’attività occasionale contestata dal proprio ente. Infatti, dalla documentazione era emerso che era stata presentata istanza diretta ad ottenere l’autorizzazione richiesta, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 ma l’ente aveva negato l’autorizzazione perché priva di elementi ritenuti indispensabili ai fini della necessaria valutazione.
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