Massima
Rispetto a fatti per così dire “atipici”, ma immediatamente percepibili come incompatibili rispetto al rapporto di pubblico impiego, la normativa di cui al d.lgs. n. 165/2001, anche sotto il profilo della previa pubblicizzazione, non può che ricevere la medesima interpretazione che viene costantemente data, in giurisprudenza e rispetto ai rapporti di lavoro privati, all’art. 7, comma 1, della legge n. 300/1970.
Fatto
La Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da un lavoratore contro la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa città che ha rigettato l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli dal Comune di Catania, attraverso un procedimento proseguito pur in pendenza del giudizio penale e che aveva portato alla sanzione espulsiva in ragione della gravità dei fatti addebitati: si trattava di concorso esterno in associazione mafiosa.
La Corte territoriale ha ritenuto irrilevante il rilievo sulla mancata affissione del codice disciplinare, allorquando il fatto per cui la misura era stata irrogata supera i limiti del c.d. minimo etico, come doveva ritenersi nel caso di specie, data la menzionata natura dell’addebito.
La Corte ha affermato altresì che non avesse rilievo la mancanza di comunicazione della notizia della violazione disciplinare…
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento