Massima
Il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, stabilito dall’art. 55, comma I e 55 bis, comma II, del d.lgs. n. 165 del 2001, va riferito al principio di terzietà espresso e postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell’U.P.D. Pertanto, qualora non sia dimostrata la violazione del predetto principio di terzietà o del diritto di difesa, non sono comunque ragione di nullità della sanzione le modalità attraverso cui, nel corso del procedimento disciplinare, si sia proceduto a sostituzione di taluno dei componenti dell’ufficio stesso.
Fatto
La Corte d’Appello di L’Aquila ha rigettato il gravame proposto da un dipendente pubblico, già istruttore del settore lavori pubblici, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato a seguito della sentenza penale di patteggiamento per i reati di turbativa d’asta e corruzione pronunciata sempre dal Tribunale di Pescara, in sede penale.
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