La domanda posta dal sindaco
Alla fine dell’anno 2019 il Comune non ha non ha ancora approvato il bilancio pluriennale 2019/2021, né il rendiconto per l’anno 2018 ma, in considerazione della necessità di acquisire un’unità di personale di adeguata capacità professionale proveniente da altri enti, ha chiesto se l’assunzione di personale mediante l’utilizzazione dello “scavalco condiviso”, non configurandosi fattispecie costitutiva di un nuovo rapporto di lavoro, non dovrebbe essere inserito tra le previsioni del programma del fabbisogno di personale e del piano assunzionale e, quindi, non dovrebbe essere soggetto alla sanzione prevista dal d.l. n. 113/2016.
I riferimenti legislativi e contrattuali
I giudici contabili siciliani precisano come le attuali disposizioni previste dall’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, stabiliscano che:
“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del temine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano…
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