Sarà la Sezione Autonomie a decidere se tenere fuori dalla programmazione del personale lo “scavalco condiviso”

Alcuni chiarimenti preziosi in tema, in mancanza di orientamenti univoci sulla questione

20 Marzo 2020
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Le disposizioni del d.l. n.113/2016 sono tassative nell’escludere la possibilità di assunzioni del personale a qualsiasi titolo in mancanza dell’approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione, consuntivo e consolidato) nei termini previsti dalla legge, oltre all’invio dei dati alla BDAP. Il dubbio si pone in merito alla possibilità, da parte degli Enti locali, di procedere ad accordi con altre amministrazioni utilizzando il cosiddetto “scavalco condiviso”, il quale non dovrebbe configurare una fattispecie di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e non dovrebbe essere inserito, pertanto, tra le previsioni del programma del fabbisogno di personale e del piano assunzionale. In mancanza di orientamenti univoci sulla questione, la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, con la deliberazione n. 8 del 10 febbraio 2020, ha rimesso la questione di massima alla Sezione delle Autonomie.

La domanda posta dal sindaco

Alla fine dell’anno 2019 il Comune non ha non ha ancora approvato il bilancio pluriennale 2019/2021, né il rendiconto per l’anno 2018 ma, in considerazione della necessità di acquisire un’unità di personale di adeguata capacità professionale proveniente da altri enti, ha chiesto se l’assunzione di personale mediante l’utilizzazione dello “scavalco condiviso”, non configurandosi fattispecie costitutiva di un nuovo rapporto di lavoro, non dovrebbe essere inserito tra le previsioni del programma del fabbisogno di personale e del piano assunzionale e, quindi, non dovrebbe essere soggetto alla sanzione prevista dal d.l. n. 113/2016.

I riferimenti legislativi e contrattuali

I giudici contabili siciliani precisano come le attuali disposizioni previste dall’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, stabiliscano che:
In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del temine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano…

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