Scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere

La giurisprudenza civile ed amministrativa sulla scelta della sede di lavoro ex art. 33, comma 5, della legge 104/1992

10 Aprile 2019
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Oltre alla possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensili, il lavoratore dipendente che assiste una persona con handicap in situazione di gravità (coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La giurisprudenza che nel tempo si è pronunciata su questa disposizione ne ha definito i contorni applicativi.

Innanzitutto si è affermato che la disposizione non obbliga il lavoratore che assiste una persona con handicap in situazioni di gravità a scegliere la sede che appaia più conveniente per l’assolvimento dei compiti di assistenza, ma gli attribuisce solo il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (Cass. civ., Sez. Lav., 30 marzo 2018, n. 7981).

La garanzia si applica anche nell’ipotesi di conferimento di incarico dirigenziale a un soggetto già dipendente dell’amministrazione che, pur non costituendo un trasferimento in senso tecnico, comporti lo spostamento del luogo di lavoro, purché tuttavia la scelta della sede preferenziale sia manifestata al momento dell’accettazione dell’incarico e non come reazione alla conoscenza della destinazione, restando irrilevante che il dipendente già godesse dei benefici della legge n. 104/1992 e che, pertanto, la Pubblica Amministrazione fosse a conoscenza della sua condizione personale (Cass. civ., Sez. Lav., 28 marzo 2018, n. 7693).

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