Massima
È antisindacale il comportamento tenuto da Trenitalia S.p.a. che in occasione di alcune giornate di sciopero ha sostituito numerosi lavoratori con personale di livello superiore, atteso che nell’ambito del contratto l’attività di sostituzione di personale in sciopero non può rientrare tra le attività marginali o eccezionali proprie della qualifica di quadro, in quanto dall’esame delle fonti contrattuali è risultato escluso che un quadro possa condurre un treno o fare una scorta, poiché, per definizione, l’attività descritta non rientra fra le attività marginali e complementari di tale figura professionale.
Fatto
La Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal sindacato di settore avverso la sentenza del Tribunale di Pisa che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto ex art. 28 Stat. Lav., ha dichiarato l’antisindacalità del comportamento tenuto da Trenitalia S.p.a. in occasione degli scioperi del 5/6 luglio 2009 e dell’11/12 luglio 2009 per avere la società sostituito numerosi lavoratori con personale di livello superiore, aventi qualifica di quadro, nella guida e scorta dei treni. La Corte di appello ha altresì ordinato a Trenitalia S.p.a. di astenersi per il futuro dal porre in essere comportamenti analoghi…
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