Scorrimento graduatorie e assunzioni a tempo determinato e indeterminato

I chiarimenti del nostro esperto in merito al “tormentone” di quest’anno: lo scorrimento delle graduatorie di concorsi nella Pubblica Amministrazione

23 Settembre 2019
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Il susseguirsi delle norme, non sempre ben coordinate tra di loro, hanno come effetto negativo quello di creare non pochi problemi agli Enti che si trovano a doverle applicare.
Uno dei “tormentoni “di quest’anno è certamente il tema dello scorrimento delle graduatorie proprie e altrui. Ed ecco che i giudici contabili marchigiani, si sono trovati ad affrontare il problema, in particolare, con riguardo a due quesiti:
– se alla luce della perdurante vigenza dell’art. 36, comma 2, penultimo capoverso, del decreto legislativo n. 165/2001, le graduatorie di concorsi, banditi successivamente al 1° gennaio 2019 per posti a tempo indeterminato, possano essere correttamente utilizzate – nel rispetto dei limiti e vincoli delle norme contabili – per assunzioni a tempo determinato, domandando, altresì, in caso positivo, di specificare i limiti e le modalità procedurali sia nel caso di utilizzo di proprie graduatorie che di graduatorie di altri comuni;
– se alla luce delle vigenti norme, si ritiene ancora possibile l’assunzione mediante scorrimento degli idonei della graduatoria di altro ente formata a seguito di un bando pubblicato precedentemente al 1° gennaio 2019, in quanto fuori dall’ambito applicativo della legge n. 145/2018.

Riferimenti normativi

Il comma 363 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 ha modificato il decreto legge n. 101 del 2013, abrogando la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater dell’art. 4. In particolare, i commi 360-367 della citata legge, concernenti le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, hanno ammesso l’utilizzo delle graduatorie concorsuali solo per la copertura dei posti messi a concorso e hanno modificato, in via transitoria, i termini di vigenza delle graduatorie medesime. I commi in esame riguardano tutte le pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni), con esclusione delle assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

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