La recente pronuncia della sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione n. 15098, depositata lo scorso 8 luglio, affronta il tema della portata e limiti del sindacato del giudice del lavoro sulla proporzionalità della sanzione disciplinare applicata al dipendente pubblico nelle ipotesi in cui la stessa sia prevista ex lege.
La Suprema Corte osserva che nel caso di specie, in cui si versava nell’ipotesi di sanzione espulsiva irrogata ai sensi dell’art. 1, comma 60 e 61 della legge n. 662/1996 in danno di dipendente resosi responsabile della violazione della disciplina sull’incompatibilità, a fronte dell’applicazione di sanzione prevista direttamente dalla fonte primaria, non è riconosciuto alcun margine di valutazione al giudice.
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