Massima
L’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sul diritto del genitore o familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l’assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso.
Fatto
La Corte d’appello di Milano ha dichiarato il diritto del lavoratore alla scelta della sede di lavoro più vicina al Comune di Portici, domicilio della sorella, necessitante di assistenza ed ha ordinato al datore di lavoro il trasferimento del dipendente presso la sede più vicina…
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