– il rimborso previsto dall’art.45, comma 2 del C.c.n.l intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni.
– l’art.45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra “i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione” dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all’interno del trattamento di missione tout court”.
Pertanto al segretario titolare di segreteria convenzionata, per l’accesso alle diverse sedi, compete il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.
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(FONTE: ilpersonale.go-vip.net)
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