Segretario comunale in convenzione: modalità di calcolo dei diritti di rogito

Modalità di calcolo e di liquidazione dei diritti di rogito al segretario, in convenzione presso altri Comuni: il parere della Corte dei conti (Sez. contr. per l’Emilia Romagna)

21 Novembre 2018
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Un sindaco di un Comune emiliano, dopo aver premesso che l’Ente è privo della figura dirigenziale, richiedeva alla Corte dei conti un parere sulle modalità di calcolo e di liquidazione dei diritti di rogito al proprio segretario comunale, in convenzione presso altri due Comuni anch’essi privi di personale con qualifica dirigenziale. In particolare, il Comune chiedeva di conoscere se i diritti di rogito da corrispondere al segretario comunale, nei limiti del quinto dello stipendio in godimento, stabilito dall’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90 del 2014, siano omnicomprensivi o, in quanto trattamento economico previsto dal CCNL, siano a carico dell’Ente gli oneri accessori, nonché l’IRAP.
L’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90 del 2014, introdotto dalla legge di conversione n. 114 del 2014, ha previsto che “Negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune (…) è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento.”

Giova qui ricordare che i segretari comunali e provinciali sono classificati in tre diverse fasce professionali (C, B e A) cui corrisponde l’idoneità degli stessi alla titolarità di sedi di comuni (e province) differenziate a seconda della consistenza della popolazione amministrata, ed anche il trattamento retributivo è differenziato secondo le suddette fasce: i segretari di fascia A e B sono equiparati alla qualifica dirigenziale quanto a stipendio tabellare e indennità di posizione, mentre i segretari comunali di fascia C, non equiparati a dirigenti, percepiscono stipendio e indennità di importo ridotto.
Sulla interpretazione della norma prevista dal citato art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90 del 2014, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, era inizialmente intervenuta con la deliberazione n. n.21/SEZAUT/2015/QMIG, enunciando il seguente principio di diritto: “Alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C.”.

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