Segretario comunale in regime di convenzione: nuovi pareri della Corte dei conti

16 Ottobre 2013
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di L. Boiero (ilpersonale.go-vip.net 16/10/2013)

Dopo la recente deliberazione emanata in funzione di nomofilachia dalla sezione delle autonomie (del n. 17/SEZAUT/2013/QMIG depositata il 26 luglio 2013) riguardante la questione  dell’utilizzazione di un segretario comunale in regime di convenzione tra tre comuni, la sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 199 /2013/ PAR, depositata il 27 settembre u.s., è ritornata sul tema. Prima di esaminare il nuovo principio enunciato dalla Sezione Regionale, richiamiamo velocemente la deliberazione n. 17/2013.
In questo caso, la sezione delle autonomie della Corte dei conti, si era pronunciata sul tema in trattazione in seguito alla delibera n. 51/2013/SRCBAL/QMIG del 28 marzo 2013 con la quale la sez. regionale di controllo per la Basilicata aveva rimesso al Presidente della Corte dei conti la valutazione di una questione di massima concernente un quesito, formulato dal Sindaco del Comune Terranova del Pollino (PO), in ordine all’applicazione alla convenzione intercorsa tra il citato comune capofila e altri enti, per condividere l’ufficio del segretario comunale, dell’art. 76, comma 7 del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che fissa il rapporto percentuale tra spesa di personale e spesa corrente.

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