Con comunicato del 12 aprile 2017 l’ ANAC rende noto che, con la delibera n. 382 del 12 aprile 2017 si stabilisce la sospensione dell’efficacia della determinazione n. 241/2017 avente ad oggetto «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, che ha fornito indicazioni per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 14 cit., e, in ragione del carattere di novità, ha indicato il termine del 30 aprile p.v. quale termine ultimo per la pubblicazione dei suddetti dati.
Al riguardo, in data 2 marzo 2017 è intervenuta un’ordinanza del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017 che, su ricorso presentato da dirigenti del Garante della privacy, ha sospeso atti del Segretario generale del Garante medesimo sull’attuazione dell’articolo 14. Il provvedimento cautelare è motivato con riferimento alla “consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa”.
In data 7 aprile 2017 è stato notificato all’ ANAC un ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, della Linee guida di cui alla determinazione n. 241/2017, nonché di quattro note rispettivamente della Presidenza del Consiglio di Ministri, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia relative alla richiesta di adempimento degli obblighi in parola.
Il ricorso è stato presentato oltre che da alcuni dirigenti, da un’organizzazione sindacale in qualità di sindacato nazionale che rappresenta i dirigenti dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Organi costituzionali, delle Agenzie e delle Autorità indipendenti.
Nel ricorso si chiede anche la previa disapplicazione dell’art. 14 nella parte in cui prevede la pubblicazione per i dirigenti pubblici dei dati di cui al co. 1 lettera c), relativi ai compensi e spese di viaggi di servizio e alla lettera f), relativi ai dati reddituali e patrimoniali, per contrasto con la normativa UE ovvero, ove necessario, la rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE e alla Corte costituzionale per la questione di compatibilità di dette disposizioni con la normativa europea e per contrasto agli artt. 3, 13 e 117 co. 1 della Costituzione.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del contenzioso in atto, delle motivazioni dell’ordinanza del TAR del Lazio divenuta definitiva in data 2 aprile 2017 nonché al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell’art. 14 con conseguente significativo contenzioso e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti a amministrazioni diverse, il Consiglio dell’Autorità con comunicato del 12 aprile 2017 ha deciso di sospendere l’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d.lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, anche per quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.
SCARICA L’EBOOK:
Guida alla determinazione delle indennità degli amministratori locali
di Amedeo Scarsella
La legge 7 aprile 2014 n. 56 (cd. Legge Delrio) ha introdotto significative modifiche per quel che riguarda il numero degli amministratori dei Comuni con popolazione inferiore ai 10mila abitanti e le loro indennità. All’interno della Guida si fa il punto della situazione, individuando allo stato quello che appare il comportamento più corretto da tenere da parte delle amministrazioni.
A SOLI 9,90 €
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento