Alla luce dell’articolo 7-quater del d.lgs. 502/1992, nel caso di sostituzione del direttore di dipartimento di prevenzione cessato per pensionamento, è sempre valido il criterio dei cinque anni di anzianità nella funzione di Direttore di Struttura complessa ovvero sono sufficienti i cinque anni nel ruolo di dirigente?
Risposta
Premesso che nel d.lgs. 502/1992 esiste un evidente disallineamento tra l’art. 7-quater e l’art. 17-bis (come tanti altri, del resto), si ritiene che, trattandosi di una norma di legge ed essendo quello della Prevenzione l’unico dipartimento disciplinato nel dettaglio, quanto previsto dall’art. 7-quater, comma 1, del decreto 502 si sovrapponga e prevalga sulla norma generale di cui all’art. 17-bis, per una sua specificità. Il principio suddetto dovrebbe coerentemente valere anche per le sostituzioni anche se, leggendo l’art. 25, comma 3, riguardo ai primi due casi, la sostituzione deve avvenire “per il tempo necessario ad espletare le procedure …..”. Ora, per reclutare il nuovo direttore di struttura complessa le procedure – che, in ogni caso, non sono quelle del d.P.R. 484/1997, ormai disapplicato – sono oggettivamente lunghe, perché si può passare dal minimo di tre/quattro mesi nei casi di massima efficienza a periodi lunghissimi, condizionati da mille variabili. Al contrario, la nomina del nuovo capo dipartimento può essere fatta in mezza giornata, per cui la precisazione del CCNL, omologata per le due situazioni, sottende tutte le possibili valutazioni politiche e strategiche delle Direzioni aziendali.
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