di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 20/12/2011)
Alle società pubbliche partecipate dagli enti locali ed affidatarie della gestione di servizi pubblici locali sono state progressivamente estese le disposizioni normative applicabili all’ente locale partecipante in merito agli obblighi di reclutamento del personale, al conferimento degli incarichi, al controllo del costo del personale, ai blocchi all’assunzione di personale ed infine, sono state assoggettate al patto di stabilità.
Si tratta, infatti, di soggetti sostanzialmente pubblici, per la natura pubblicistica del capitale di cui sono costituite o per l’influenza dominante che l’ente locale vi esercita pur in assenza di una partecipazione maggioritaria: tale considerazione prescindere dalla forma privatistica societaria che assumono. Ciò ha indotto il legislatore a considerare tali società soggetti da aggregare all’ente locale partecipante, in qualità di fonti di spesa per l’ente locale (anche mediante i contratti di servizio) e centri autonomi di spesa pubblica, come la spesa per il personale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento