- La prima avuto riguardo a chi sostiene che l’Ente dovrebbe soggiacere alla sanzione perché l’abrogazione opera solo dal momento in cui è assunta e spiegherebbe i suoi effetti solo per il futuro (anno 2016 e seguenti);
- La seconda che, invece, sostiene che le Amministrazioni che nel 2015 non abbiano registrato la riduzione del rapporto tra spesa di personale e spese correnti di cui alla norma abrogata, non sono soggette al divieto assunzionale richiamato dal citato comma 557-ter.
La soluzione al quesito posto da un Comune, in merito alle sanzioni applicabili ai comuni non rispettosi del parametro legislativo successivamente abrogato dal legislatore, è contenuta nella deliberazione 22/12/2016 n. 386 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto che qui di seguito si commenta.
LA POSIZIONE DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE
Rilevano in via preliminare i giudici contabili, come sulla questione del rispetto delle disposizioni sul contenimento delle spese del personale sia intervenuta la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione 02/05/2016 n.16 precisando che “Alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 557 e ss., l. n. 296/2006 in materia di riduzione delle spese di personale. 2. Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane, a carico degli enti territoriali, l’obbligo di riduzione di cui all’art. 1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013.”
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