Massima
Va rimessa alla Corte costituzionale, essendo ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà agli artt. 97 e 98 Cost., dell’art. 15, comma 5, della legge Regione Calabria 19 marzo 2004 n. 11 “Piano Regionale per la Salute della Regione Calabria valido per il triennio 2004/2006”, nella parte in cui prevede che gli incarichi di direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario regionale, di natura esclusivamente fiduciaria, hanno comunque termine e i relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto, nell’ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale.
Fatto
La Corte d’Appello di Catanzaro, pronunciando sull’appello proposto dall’Azienda sanitaria locale provinciale di Crotone e dalla Regione Calabria confronti di un ex direttore amministrativo e da un ex direttore generale di Azienda sanitaria provinciale (ASP), dichiarava legittima la decadenza del direttore generale e la conseguente risoluzione di diritto del rapporto del direttore amministrativo; condannava l’ASP e la Regione Calabria al risarcimento.
Il direttore generale di ASP, era stato sospeso dell’incarico per disavanzo di gestione; il direttore amministrativo era stato sospeso a seguito della sospensione del direttore generale; era seguita la dichiarazione di decadenza del direttore generale e la risoluzione di diritto dell’incarico di direttore amministrativo.
La Corte territoriale riteneva legittima la dichiarazione di decadenza del direttore generale, in quanto i due direttori non avevano contestato alcuna delle circostanze indicate nella relativa delibera di giunta. Dalla legittimità della decadenza del direttore generale discendeva la risoluzione di diritto dell’incarico di direttore amministrativo, ai sensi dell’articolo 15, comma cinque, legge regionale n. 12/2005.
La sospensione degli incarichi era illegittima, in quanto non prevista da alcuna norma, di legge o di contratto.
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