Sui legittimi poteri (di coordinamento) del Segretario generale

Nell’attuale assetto normativo dell’ordinamento degli enti locali è riconosciuto al Segretario comunale un ruolo di collaborazione che si esplica principalmente attraverso funzioni di assistenza giuridico–amministrativa nei confronti degli organi dell’ente locale

7 Marzo 2018
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Nell’attuale assetto normativo dell’ordinamento degli enti locali è riconosciuto al Segretario comunale un ruolo di collaborazione che si esplica principalmente attraverso funzioni di assistenza giuridico–amministrativa nei confronti degli organi dell’ente locale, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (art. 97, TUEL – d.lgs. 18 ottobre 2000, n. 267).
Al Segretario comunale non spetta l’esercizio di compiti di amministrazione attiva che sono invece riservati alla dirigenza; al Segretario spetta allora di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l’attività qualora non sia stato nominato un direttore generale.
Occorre tuttavia considerare che tale netta separazione delle competenze risulta inevitabilmente più temperata nei Comuni di minori dimensioni demografiche, generalmente privi di personale di qualifica dirigenziale.

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