Al Segretario comunale non spetta l’esercizio di compiti di amministrazione attiva che sono invece riservati alla dirigenza; al Segretario spetta allora di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l’attività qualora non sia stato nominato un direttore generale.
Occorre tuttavia considerare che tale netta separazione delle competenze risulta inevitabilmente più temperata nei Comuni di minori dimensioni demografiche, generalmente privi di personale di qualifica dirigenziale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento