Introdotta con decorrenza 1° gennaio 2012 con la legge di stabilità di quest’anno (l. n.183/2011, art. 15), essa è richiamata dal nuovo ministro Filippo Patroni Griffi, successore di Renato Brunetta al dicastero della pubblica amministrazione e della semplificazione, in una direttiva da poco emanata, la n.
14 del 2011.
Via del tutto certificazioni anagrafiche e di studio, nulla osta e quant’altro al momento di presentare domanda di iscrizione o di trasferimento a una scuola.
Via anche i certificati di servizio dei precari e, a rigore, le dichiarazioni di equipollenza rilasciate dalle autorità consolari sui certificati di studio di alunni stranieri.
I quali si continueranno a richiedere e presentare, sono documenti che sarebbe piuttosto complicato ottenere dalle autorità straniere e che non soggiacciono alla normativa nazionale, ma la cui efficacia ai fini dell’iscrizione a una determinata classe dovrà essere attestata dalle autorità consolari o della Farnesina, alle quali andrà richiesta direttamente senza disturbare gli utenti.
E sarà decertificazione, neologismo usato nella stessa direttiva, per definire i nuovi rapporti che i pubblici uffici dovranno intrattenere d’ora in poi con cittadini e utenti, ai quali non dovranno più assolutamente richiedere certificati relativamente a stati, qualità e fatti personali, di cui siano già a conoscenza o i cui dati siano in possesso di altre amministrazioni.
Eventualmente, solo dichiarazioni personali sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.
Fin qui non sarebbe una grande novità, però, dal momento che il regolamento in vigore già prevede che i cittadini possano presentare dichiarazioni personali in luogo della tradizionale documentazione amministrativa (decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 2000).
La novità è che i pubblici uffici non potranno nemmeno più accettare i certificati che i cittadini volessero lo stesso presentare invece delle dichiarazioni, e per questo su ogni certificato rilasciato andrà apposta la formula citata all’inizio.
I certificati potranno essere utilizzati solo nei rapporti tra privati.
Ma non sempre la semplificazione presenta vantaggi per i cittadini.
Per molti sarebbe più semplice continuare a esibire un certificato piuttosto che sottoporsi, per esempio, alla fatica di elencare, e al conseguente stress di sbagliare, i servizi prestati come supplente in decine di scuole per decine di rapporti in uno stesso anno per più anni per ottenerne il riscatto ai fini della pensione o il loro riconoscimento in carriera.
Ma decertificazione non significa assenza di carte.
Dichiarazioni personali a parte, le amministrazioni pubbliche potranno sempre richiedere e ottenere da altre amministrazioni i certificati che non possono più richiedere ai cittadini.
E, infine, attenzione a rispettare le nuove regole.
Sono violazioni dei doveri d’ufficio sia la richiesta di certificati sia la loro semplice utilizzazione ma anche la mancata apposizione della nuova formula sui certificati e la mancata risposta entro trenta giorni alle richieste di controllo che un’amministrazione rivolge a un’altra per verificare le dichiarazioni personali.
Nell’attesa che tutte le amministrazione con banche dati accessibili per via telematica stipulino le necessarie convenzioni per uno spedito scambio di informazioni.
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