Tale disposizione pone una disciplina derogatoria di quella generale di cui all’art. 52, comma 1 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego (d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165), come risultante dopo la modifica di cui all’art. 62 del d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009. Secondo questa disciplina, “i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore”.
La disciplina speciale è limitata nel tempo: l’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 è destinata ad operare solo nel triennio successivo, cioè 2018-2019-2020. Salvi nuovi interventi normativi, di nuovo derogatori o abrogativi della disciplina generale, quest’ultima tornerà ad applicarsi dall’anno 2021.
Sviluppi recenti della riserva concorsuale a favore del personale interno
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