Svolgimento delle mansioni superiori: quando scatta l’obbligo del riconoscimento economico?
Le tre fasi della determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato
La Corte di Appello di Roma, condannava il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento in favore di una loro dipendente delle differenze retributive correlate all’avvenuto svolgimento di mansioni rientranti nell’Area B del CCNL Comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione. Specificatamente, la Corte territoriale aveva rilevato che dalla istruttoria era emerso che la lavoratrice, in un lasso di tempo pari a quasi tre anni, aveva svolto presso un Conservatorio compiti di segretaria del Direttore che si erano compendiati nel ricevere i docenti che le rappresentavano le ragioni per le quali avevano necessità di parlare con il Direttore, nel copiare “in bella le lettere redatte in brutta dal direttore” e nel curarne la spedizione. Nel svolgere dette funzioni, l’interessata utilizzava un p.c. “con la p.w. del direttore”.
Il giudice di Appello aveva ritenuto che tali mansioni fossero sussumibili in quelle proprie dell’Area B del CCNL Comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione, ricomprendenti i compiti…
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