Tra le numerose e tutt’altro che irrilevanti novità, che in maniera senza dubbio dirompente rivoluzionano l’impianto che il D. lgs. n. 150/2009 impresse al sistema disciplinare pubblico poco meno di otto anni fa, si intende qui segnalarne in particolare una che, entrata in vigore, rimetterebbe indietro di oltre venti anni le lancette dell’orologio, quanto a garanzie del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, oltre che ad efficienza dell’amministrazione nello specifico settore.
Ci si riferisce al comma 9-ter, che il legislatore delegato ha inteso introdurre nel corpo del largamente riformato art. 55 bis, prevedendo che “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività.”
Senza voler formulare, sin d’ora, un’ipotetica graduatoria di rilevanza delle modificazioni introdotte, non è difficile pronosticare che la disposizione innanzi testualmente riportata occuperà senza dubbio una delle piazze di vertice di questa particolare “hit parade”.
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