Ne consegue che, ove il tossicodipendente abbandoni il programma terapeutico e riabilitativo in atto presso una delle predette strutture, viene meno il diritto alla conservazione del posto e, correlativamente, si ripristina l’obbligo del lavoratore di riprendere servizio e di eseguire la prestazione cui è contrattualmente tenuto.
Per quanto stabilisce l’art. 124 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, i tossicodipendenti che accedono ai programmi di terapia e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico- riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque per un periodo non superiore a tre anni. La sospensione dalle attività lavorative è da considerarsi alla stregua di un’aspettativa senza assegni.
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