Trasferimento per assistenza del familiare disabile: limiti

Il trasferimento ex art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 può essere negato solo se sussistono effettive e ben individuate esigenze di servizio. Ecco la rencente sentenza del TAR Lombardia.

11 Aprile 2018
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Il trasferimento ex art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 può essere negato solo se sussistono effettive e ben individuate esigenze di servizio che, peraltro, l’Amministrazione deve indicare in maniera compiuta. Trattandosi, infatti, di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione deve comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata. Questo è quanto affermato dal TAR Lombardia in una recentissima sentenza.

La posizione del lavoratore che per assistere persona con handicap in situazione di gravitàha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” (art. 33, comma V, l. 104/92), deve essere qualificata in termini non di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, dovendo l’Amministrazione valutare l’istanza alla luce delle proprie esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio.

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