La posizione del lavoratore che per assistere persona con handicap in situazione di gravità “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” (art. 33, comma V, l. 104/92), deve essere qualificata in termini non di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, dovendo l’Amministrazione valutare l’istanza alla luce delle proprie esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio.
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