Ma, in disparte le precise indicazioni della nomofilachia contabile e del nuovo Decreto Crescita, nessuno ha chiarito se esista o meno un’unificazione anche del salario accessorio tra posizioni dirigenziali e personale dei livelli, tanto che si sono aperte in dottrina diverse opinioni in merito, con una parte possibilista all’unificazione e una parte contraria. In questo dibattito, assume significatività la recente deliberazione n. 69/2019 della Corte dei conti del Piemonte che risponde ad un quesito posto da un comune se “rientri o meno nella possibilità degli Enti locali – e in caso positivo entro quali limiti – di disporre il trasferimento di risorse dal fondo per il salario accessorio del personale di categoria dirigenziale all’analogo fondo per il personale di categoria non dirigenziale”.
Le indicazioni del Collegio contabile
Il Collegio contabile piemontese ha dichiarato il quesito inammissibile, in quanto esulano dalla funzione consultiva della Sezione le questioni relative alla destinazione della retribuzione di posizione e di risultato eventualmente non attribuite al dirigente, nonché le questioni relative all’impatto sulle risorse per il trattamento accessorio del personale in conseguenza della riorganizzazione degli uffici per via della vacanza del posto da dirigente, e ciò in quanto questioni attinenti “… all’interpretazione dei contratti collettivi, con particolare riguardo al nuovo CCNL Funzioni Locali, relativo al personale non dirigente degli Enti locali ed al CCNL vigente per il Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali” (tra le tante deliberazioni della Sezione Piemonte n. 124/2018 e n. 27/2019). In altri termini, il dubbio interpretativo sorto nell’ambito della richiesta oggetto del quesito, attiene alla portata della disciplina contrattuale di cui l’interpretazione, come la giurisprudenza contabile in sede consultiva ha più volte confermato, rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN.
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