Il Garante della Privacy pubblica la lettera del 31 ottobre, a firma congiunta del Presidente dell’A.N.AC. indirizzata al Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Qui di seguito i contenuti:
Caro Ministro,
l’applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013 ha evidenziato talune criticità che sentiamo il dovere di rappresentarLe, anche in vista dell’esame della delega legislativa di cui all’articolo 6 del d.d.l. A.S. 1577, o comunque dell’adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni.
Le criticità – segnalate da vari soggetti alle Autorità da noi presiedute – attengono, essenzialmente, al carattere indifferenziato degli obblighi di pubblicità. Essi si applicano infatti, con analogo contenuto, ad enti e realtà profondamente diversi tra loro, senza distinguerne la portata in ragione del grado di esposizione dell’organo al rischio di corruzione; dell’ambito di esercizio della relativa azione o, comunque, delle risorse pubbliche assegnate, della cui gestione l’ente debba quindi rispondere.
Nel regolare così, in modo identico, situazioni diverse, tali norme rischiano di pregiudicare la ragionevolezza complessiva della disciplina in materia di trasparenza (essenziale invece per il buon andamento e la democraticità dell’azione amministrativa). E questo, con effetti in larga parte disfunzionali rispetto alla stessa esigenza di consentire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, perseguita dallo stesso decreto n. 33. Pertanto, le limitazioni (in alcuni casi anche significative) della riservatezza, che tali obblighi di pubblicità comportano, possono risultare irragionevoli e, come tali, meritevoli di revisione, anche in sede di redazione del decreto correttivo previsto dal citato articolo, nonché integrando l’oggetto della delega e il novero dei criteri direttivi.
In tal senso, sarebbe opportuna una rivisitazione generale dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicità e del loro contenuto oggettivo; nonché delle modalità di assolvimento di tali oneri informativi, per i quali non sempre la pubblicazione in rete è garanzia di reale informazione, trasparenza e quindi “democraticità”. La divulgazione on-line di una quantità spesso ingestibile di dati comporta infatti dei rischi di alterazione, manipolazione, riproduzione per fini diversi, che potrebbero frustrare quelle esigenze di informazione veritiera e, quindi, di controllo, che sono alla base del decreto.
Andrebbe dunque valutata la possibilità di sostituire taluni di questi obblighi di diffusione integrale con la pubblicazione on-line in forma riassuntiva e riepilogativa, ferma restando l’ostensibilità dei relativi documenti, anche in forma completa, a chi ne faccia richiesta.
Una complessiva e organica rivisitazione della disciplina vigente (eventualmente oltre quanto previsto dai criteri direttivi della delega di cui al citato art. 6) sarebbe, del resto, quantomai opportuna, anche per chiarire i dubbi – prospettati, tra l’altro, alle Autorità – circa l’esatta portata della disciplina. Dubbi derivanti, probabilmente, tanto dalla rapidità con cui si sono succedute le modifiche legislative in questa materia, quanto da un’oggettiva ambiguità, in più punti, del dettato normativo (ad es. con riferimento ai rapporti tra pubblicità e pubblicazione).
L’esigenza di uno sforzo chiarificatore, in questa materia, è tanto più forte in ragione delle conseguenze sanzionatorie che derivano, in capo al dirigente o comunque al responsabile per la trasparenza, tanto da un’eventuale omissione degli obblighi di pubblicità, quanto da una loro interpretazione estensiva.
Nel ringraziarLa sin da ora per l’attenzione che vorrà riservare a questi temi, ribadendo la nostra piena disponibilità a fornire i contributi ritenuti opportuni, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti
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