Trasparenza, sanzioni al via

Da sabato in vigore le norme sull’obbligo di pubblicazione degli atti IL RISCHIO Penalità sono previste per i responsabili degli uffici che non mettono sul web gli atti di conferimento di incarichi e consulenze

Marcello Serra 22 Aprile 2013
Modifica zoom
100%
Gli enti locali devono attuare in fretta una serie di operazioni per la trasparenza. Il Dlgs 33/2012 è entrato in vigore sabato, e impone anzitutto che nella home page dei siti istituzionali sia attivata (articolo 9) una sezione denominata «amministrazione trasparente», strutturata in dettagliate sottosezioni, secondo lo schema definito dall’allegato 1 (e destinato ad essere integrato da modelli predisposti dalla Funzione pubblica). La predisposizione della sezione deve tener conto della durata dell’obbligo di pubblicazione degli atti, che devono rimanere disponibili per cinque anni (articolo 8, comma 3), salvo alcune eccezioni espressamente disciplinate. Tutti i documenti e gli atti assoggettati ad obbligo di pubblicazione vanno resi disponibili a chiunque li richieda, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, per garantire il diritto di accesso civico. La disposizione che lo prevede (articolo 5) è complementare alle norme della legge 241/1990 (articoli 22-25) che regolano il diritto di accesso in generale, da considerare esercitabile ora in rapporto ai documenti amministrativi che non devono essere pubblicati. L’approccio degli enti locali al nuovo modo di veicolare le informazioni sulla loro attività va tradotto nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità, collegato con il piano anticorruzione (di cui costituisce una sezione). Il documento programmatico definisce le misure per garantire i nuovi obblighi di pubblicazione ed assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi di informazioni nei confronti del responsabile della trasparenza (che coincide con il responsabile anti-corruzione in base all’articolo 43). La formazione del piano comprende il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, e la definizione degli obiettivi in correlazione con il piano della performance. Nel definire i vari aspetti operativi per l’attuazione del Dlgs 33/2013 gli enti locali devono porre attenzione sulla rilevanza degli obblighi di pubblicazione e di predisposizione di strumenti di trasparenza in esso previsti, rafforzati da un articolato sistema di sanzioni. Queste riguardano sia le amministrazioni sia i soggetti (dirigenti o funzionari, responsabile della trasparenza) che non adempiono ad obblighi specifici. Nel primo gruppo di sanzioni rientrano il divieto per le amministrazioni controllanti di erogare somme (a qualsiasi titolo, quindi anche corrispettivi per obblighi di servizio) alle società partecipate delle quali non siano stati pubblicati i dati su partecipazioni detenute, bilancio e amministratori, e la riduzione delle risorse da trasferire in corso d’anno in caso di mancata pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari. Le sanzioni particolari (sia disciplinari sia pecuniarie) in capo a dirigenti e funzionari riguardano in particolare l’omessa pubblicazione di atti e dati relativi al conferimento di incarichi e consulenze. Il responsabile della trasparenza è invece sanzionabile sul piano della responsabilità dirigenziale e per eventuale danno di immagine in caso di omessa pubblicazione degli atti per i quali questa sia prevista come obbligatoria, oltre che per la mancata predisposizione del programma triennale della trasparenza. Per gli organi politici sono invece previste sanzioni pecuniarie per la mancata comunicazione dei dati rilevanti ai fini della pubblicità della loro situazione patrimoniale (articolo 47).

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento