Trattamento di fine rapporto (TFR): cessione

Il creditore di un lavoratore dipendente privato esercita un’azione di accertamento dell’obbligo del datore di lavoro che aveva dichiarato di nulla dovere per retribuzioni (nel limite del quinto) e TFR, in conseguenza di cessione di credito ad una società finanziaria. Le valutazioni della Cassazione

27 Febbraio 2020
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Il creditore di un lavoratore dipendente privato esercita un’azione di accertamento dell’obbligo del datore di lavoro che aveva dichiarato di nulla dovere per retribuzioni (nel limite del quinto) e TFR, in conseguenza di cessione di credito ad una società finanziaria. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 17 febbraio 2020, n. 3913.

Massima

Ai sensi dell’art. 52, comma II, del d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato dall’art. 13 bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, alla cessione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori pubblici e privati non si applica il limite del quinto.

Fatto

La Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che, nell’ambito del procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo intrapreso nei confronti della società datrice di lavoro del lavoratore debitore principale, aveva accertato che detta società, terzo pignorato, era debitrice verso il dipendente di  somme per un totale di circa 4.600 euro a titolo di retribuzioni indebitamente trattenute e per trattamento di fine rapporto in seguito alle intervenute dimissioni.
La Corte, in particolare, avuto riguardo alla somma di maggiore importo, ha ritenuto che la progressiva assimilazione legale del trattamento riservato alla…

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